Smart Working e Privacy: per il Tribunale di Cosenza la geolocalizzazione non è sempre un illecito

Una svolta importante dalla giustizia calabrese: il Tribunale di Cosenza sblocca la timbratura geolocalizzata da remoto per la PA, ridimensionando le sanzioni del Garante Privacy e tracciando il confine tra controllo lecito e sorveglianza invasiva

La geolocalizzazione dei dipendenti in smart working non rappresenta automaticamente un controllo invasivo vietato dalla legge. A stabilirlo è il Tribunale di Cosenza, che con la sentenza 972/2026 ha accolto il ricorso di una pubblica amministrazione, annullando integralmente una sanzione da 50mila euro precedentemente inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali.

La decisione del giudice calabrese traccia una linea di confine netta tra i sistemi di sorveglianza continua e gli strumenti digitali necessari per la mera registrazione delle presenze, offrendo nuove tutele e chiarimenti operativi per le aziende e gli enti che gestiscono il lavoro agile.

Il caso al vaglio del Tribunale di Cosenza

Il contenzioso traeva origine dal reclamo presentato da una dipendente pubblica, autorizzata a svolgere la prestazione in smart working da luoghi specificamente concordati. L’ente utilizzava un’applicazione per smartphone e computer per la timbratura da remoto, capace di rilevare la posizione geografica del lavoratore esclusivamente al momento della marcatura dell’accesso o della presenza.

A seguito di alcune verifiche — condotte anche chiedendo a campione ai dipendenti di geolocalizzarsi al momento della timbratura — l’amministrazione aveva riscontrato la presenza della lavoratrice in un luogo non autorizzato, avviando successivamente i relativi accertamenti.

Il Garante Privacy (provvedimento 135/2025) aveva sanzionato l’ente per 50mila euro, ritenendo la geolocalizzazione incompatibile con la natura del lavoro agile e lesiva della privacy. Una linea interamente ribaltata dal Tribunale di Cosenza, che ha invece riconosciuto la legittimità dello strumento.

I punti chiave della sentenza del Tribunale di Cosenza

Il giudice cosentino ha fondato la propria decisione sull’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, distinguendo tra due categorie di strumenti:

  • Strumenti di controllo a distanza (vietati o soggetti a rigide autorizzazioni): sono quelli che consentono una sorveglianza continua dell’attività, il tracciamento costante degli spostamenti (come il GPS continuo sui veicoli aziendali), la verifica dei tempi di pausa o la misurazione della produttività.

  • Strumenti necessari per lavorare o registrare le presenze (consentiti): rientrano in questa categoria i badge elettronici e le app di timbratura istantanea. Secondo il Tribunale di Cosenza, un sistema che rileva la posizione soltanto nel momento esatto della marcatura non costituisce un controllo continuo, ma assolve alla legittima funzione di attestare la presenza in servizio.

L’equilibrio tra organizzazione e privacy

La pronuncia del Tribunale di Cosenza ribadisce che lo smart working garantisce maggiore autonomia al dipendente, ma non cancella gli obblighi di diligenza né il potere datoriale di verificare il rispetto degli accordi organizzativi.

Inoltre, il giudice ha ridimensionato il perimetro d’azione del Garante, sottolineando che l’Autorità deve vigilare sulla liceità del trattamento dei dati e sulla trasparenza delle informative, senza però entrare nel merito delle scelte organizzative dell’ente o stabilire quale modello di lavoro agile debba essere adottato.

Redazione

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