Cosenza, rapimento della neonata in clinica: depositate le motivazioni della condanna

Il gup Letizia Benigno ricostruisce la vicenda: confermata la piena imputabilità della donna. Il disturbo di personalità non ha inficiato la capacità di pianificazione.

La condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione inflitta a Rosa Vespa per il rapimento della piccola Sofia, avvenuto all’interno di una struttura sanitaria, poggia su una complessa costruzione psichica e comportamentale caratterizzata da una lucida e progressiva pianificazione. È quanto emerge dalle venti pagine di motivazioni depositate dal giudice per l’udienza preliminare (gup) del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno.

La qualificazione giuridica del reato

Nel provvedimento viene confermata l’impostazione della Procura di Cosenza, guidata da Vincenzo Capomolla, che ha rubricato la condotta come sequestro di persona. Il magistrato ha precisato che la neonata è stata privata della propria libertà personale nel senso più ampio del dettato normativo, il quale tutela la libertà di movimento del soggetto anche quando la vittima, a causa dell’età neonatale, non possiede ancora la capacità di autodeterminarsi.

Secondo la ricostruzione del giudice, l’azione dell’imputata — assistita dai legali Gianluca Garritano e Teresa Gallucci — non può essere considerata un gesto d’impulso o privo di controllo. Al contrario, la sentenza evidenzia una serie di condotte coordinate nel tempo: la simulazione della gravidanza e del successivo parto, la creazione di una narrazione domestica e familiare condivisa, le false visite mediche e la gestione mirata delle comunicazioni tramite WhatsApp per predisporre il contesto domestico all’arrivo della bambina.

Il nodo dell’imputabilità e le perizie psichiatriche

Il punto nevralgico della decisione riguarda la capacità di intendere e di volere della donna al momento del fatto. Il gup ha preso in esame le divergenti conclusioni dei consulenti di parte: da un lato l’esperto della Procura, che escludeva vizi di mente penalmente rilevanti, e dall’altro lo specialista della difesa, che sosteneva la presenza di un disturbo borderline con potenziale perdita del contatto con la realtà.

Il giudice ha ritenuto preminenti e maggiormente solide le risultanze della perizia d’ufficio. Pur riconoscendo l’esistenza di un disturbo di personalità, il tribunale ha stabilito che quest’ultimo non ha mai superato la soglia clinica dell’infermità. Nello specifico, nelle motivazioni si osserva che:

  • L’imputata ha costantemente mantenuto il contatto con la realtà, senza manifestare deliri strutturati o fratture psicotiche stabili.

  • La falsificazione dei documenti, la gestione dei tempi e la pianificazione delle dinamiche familiari dimostrano una mente orientata e capace di adattarsi alle circostanze.

La sofferenza psichica legata al vissuto della mancata maternità è stata quindi ricondotta alla sfera degli stati emotivi e delle fragilità caratteriali, elementi che per legge non annullano né riducono la responsabilità penale.

La gravità della condotta

Nel quantificare la pena, e pur considerando il contesto di disagio personale della donna, il gup ha sottolineato l’elevata gravità e l’invasività dell’azione, perpetrata all’interno di un presidio ospedaliero ai danni di un soggetto vulnerabile, con conseguenze psicologiche destinate a ripercuotersi nel tempo sia sulla minore che sul nucleo familiare.

I familiari della neonata si sono costituiti parti offese nel procedimento, assistiti dagli avvocati Chiara Penna, Paolo Pisani, Giorgio Raffaele Loccisano e Natasha Gardi.

Redazione

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