Il Tribunale di Cosenza ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società Comabbio Securatisation S.r.l., che aveva richiesto oltre 121 milioni di euro all’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. La causa era legata al fallimento della casa di cura dell’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello (Cosenza), di proprietà della Fondazione amministrata da mons. Alfredo Luberto, condannato successivamente per bancarotta fraudolenta e altri reati.
Secondo la richiesta di risarcimento della Comabbio Securatisation, l’Arcidiocesi avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile per omesso controllo sulle attività imprenditoriali della Fondazione, di cui Luberto era amministratore. Tuttavia, come reso noto tramite una nota stampa, il Tribunale ha escluso la responsabilità dell’Arcidiocesi, affermando che la sua vigilanza riguardava esclusivamente gli aspetti spirituali e pastorali e non quelli relativi alla gestione imprenditoriale della Fondazione.
Il giudice ha anche precisato che l’articolo 2049 del codice civile, che attribuisce la responsabilità per atti di gestione imprenditoriale, non fosse applicabile in questo caso, poiché Luberto aveva agito per finalità meramente personali, senza alcuna connivenza con l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Agostino, che era estraneo alle condotte illecite.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto l’autonomia giuridica della Fondazione come un “autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici” e ha ribadito l’assenza di collusione tra l’Arcidiocesi e l’amministratore. Il giudice ha indicato invece un possibile stato di sudditanza o eccessiva fiducia da parte dell’Arcivescovo nei confronti di Luberto.
La sentenza ha confermato il ruolo specifico degli enti ecclesiastici, sottolineando l’importanza di una valutazione rigorosa per determinare le responsabilità civili e evitando estensioni indebite che possano compromettere la missione pastorale e l’autonomia di tali enti. L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano ha espresso soddisfazione per il rigetto della domanda, riaffermando la correttezza del proprio operato e la propria estraneità alle condotte fraudolente dell’ex amministratore della Fondazione.