Cosenza: violenza sessuale su un pullman, condanna a un anno con sospensione condizionale

Il giudice del Tribunale di Cosenza ha inflitto la condanna a B.M. per violenza sessuale ai danni di una giovane di Mistretta.

Nel corso di un giudizio abbreviato, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Cosenza, Claudia Pingitore, ha emesso una condanna di un anno di reclusione con sospensione condizionale nei confronti di B.M., 46 anni, residente a Francofonte, in provincia di Siracusa. L’imputato era accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane di 27 anni, originaria di Mistretta (Messina). L’incidente risale al 5 febbraio 2024 e si è verificato a bordo di un autobus della società “Flixbus”, nella tratta Firenze-Messina, all’altezza di Cosenza.

I fatti e la difesa dell’imputato

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra, l’imputato, che soffre di gravi problemi psichiatrici, approfittò della condizione di dormiveglia della giovane mentre si trovavano entrambi sul pullman. Durante il viaggio, B.M. si avvicinò alla ragazza e compì atti di molestia sessuale, come accarezzarle la coscia e toccarla in modo intimo.

L’imputato, che ha una storia di trattamenti sanitari obbligatori per una psicosi schizofrenica paranoide cronica, ha visto la sua difesa basarsi sul fatto che le sue problematiche psichiatriche compromettano la sua capacità di intendere e di volere. A tal proposito, i legali della difesa hanno presentato documentazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per attestare la gravità della sua condizione psicologica.

Le richieste e la sentenza

Il Pubblico Ministero, nel corso del processo, ha richiesto la condanna dell’imputato per il reato di violenza sessuale, ma ha avanzato anche una riqualificazione del reato nella forma attenuata di violenza sessuale di minore gravità. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Marina Pasqua del Foro di Cosenza, ha chiesto un risarcimento danni oltre al rimborso delle spese legali.

D’altra parte, la difesa di B.M. ha sostenuto l’ipotesi che l’imputato non fosse punibile per vizioso totale di mente e ha chiesto, in subordine, una pena ridotta, considerando il suo stato di salute mentale.

Il Giudice, dopo aver esaminato le richieste e le difese, ha riqualificato il reato come violenza sessuale di minore gravità e ha condannato l’imputato a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena. La sentenza ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sebbene l’imputato dovrà risarcire i danni alla vittima in un successivo giudizio civile, mentre per ora è stato obbligato a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note nei prossimi 60 giorni.

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