Tar Calabria respinge ricorso Aias: confermata la revoca della concessione della piscina di Scalea

La decisione conferma la legittimità della delibera comunale del 2024

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso dell’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (Aias) contro la revoca della concessione della piscina di Scalea. La decisione conferma la legittimità della delibera comunale del 2024.

Nel 2024, il Comune di Scalea ha revocato la concessione per la gestione della piscina coperta assegnata all’Aias di Cetraro, sancendo la decadenza della convenzione stipulata nel 2011. L’associazione aveva ricevuto l’impianto nel 2012, avviando dei lavori di completamento e miglioramento della struttura a proprie spese. La gestione della piscina è poi iniziata, ma nel 2013 un evento imprevisto ha compromesso gravemente l’impianto.

Il crollo della copertura della piscina e le richieste di risarcimento
Nel settembre del 2013, una tromba d’aria ha causato il crollo della copertura in acciaio della piscina, interrompendo l’attività. L’Aias ha sollecitato il Comune di Scalea al ripristino, ma senza ricevere risposta. L’associazione ha quindi intrapreso una causa legale per il risarcimento dei danni, sostenendo che il crollo fosse dovuto a un difetto costruttivo della struttura. Nel gennaio 2024, la Giunta comunale ha adottato una delibera con la quale ha motivato la revoca, sottolineando la necessità di ripristinare la fruibilità della piscina, che versava in uno stato di abbandono dopo l’incidente.

La decisione del Tar Calabria
L’Aias ha impugnato la delibera di revoca, lamentando irregolarità nei provvedimenti adottati dal Comune. Tuttavia, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, sostenendo che la piscina comunale rappresenta un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, e la revoca della concessione costituisce una manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione. I giudici hanno ritenuto che le giustificazioni del Comune fossero “trasparenti e ragionevoli”, motivando la revoca con la necessità di riqualificare e ripristinare la struttura per consentirne la fruizione pubblica.

L’indennizzo e le spese legali
Per quanto riguarda il mancato risarcimento da parte del Comune, il Tar ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la mancanza di liquidazione dell’indennizzo non costituisce un vizio nell’atto di revoca. In tal modo, l’Aias ha la possibilità di agire separatamente per ottenere il risarcimento. Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti coinvolte nel procedimento.

Partecipazione legale
Nel procedimento, l’Aias era rappresentata dall’avvocato Feliciana Ferrentino, mentre il Comune di Scalea è stato difeso dall’avvocato Pietro Adami. L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria è stata rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.

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